Stai pensando di trasferirti all’estero? Ricorda che la Residenza Fiscale è uno dei principi fondamentali del nostro sistema tributario. E’ attraverso la residenza che si stabilisce il Paese ove il contribuente è tenuto a dichiarare tutti i suoi redditi, ovunque essi siano percepiti. Di seguito tutte le info utili per l’accertamento della Residenza Fiscale.
La regola generale prevede che sono considerati residenti (fiscalmente) in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni ovvero 184 nel caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (criterio formale), oppure hanno nel territorio dello Stato (criterio sostanziali) il domicilio, ovvero la residenza ai sensi del codice civile (art. 43, comma ).
Il concetto di Residenza Fiscale è sicuramente uno dei più importanti in ambito tributario, in quanto la tassazione dei contribuenti, avviene con modalità differenti proprio a seconda di dove questi abbiano la propria Residenza Fiscale. Per questo motivo cambiare la residenza fiscale è un’operazione delicata che deve essere effettuata con particolare attenzione.
Abbiamo pensato, quindi, di riassumere i principali concetti utili ad aiutarvi ad identificare la vostra residenza fiscale: identificarla è fondamentale in tutti i casi in cui ci si vuole trasferire all’estero, oppure nel caso in cui si voglia sapere dove tassare i redditi che si sono percepiti fuori dai confini nazionali.
Se stai pensando di trasferirti all’estero, lo hai appena fatto, oppure stai percependo dei redditi all’estero, magari in caso di vacanza studio, stage, borse lavoro, o altro, questa guida ti aiuterà a capire dove dovrai tassare i redditi che hai percepito.
Il concetto di Residenza Fiscale
La Residenza Fiscale identifica il Paese ove il contribuente, sia esso persona fisica o società, risulta essere residente, e quindi il Paese ove egli è tenuto a dichiarare tutti i redditi percepiti durante il periodo di imposta.
Secondo quanto disciplinato dal DPR n. 917/86 (Tuir), ai commi 1 e 2, dell’articolo 2, la soggettività passiva ai fini Irpef dei contribuenti, persone fisiche, si ha al verificarsi di questa fattispecie:
si considerano residenti nel territorio dello Stato le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”
L’articolo 2 del DPR n. 917/86 almeno per quanto riguarda le persone fisiche, può essere considerato come uno dei principi cardine del nostro ordinamento tributario, in quanto ha l’obiettivo di identificare quali sono i soggetti che devono obbligatoriamente sottostare alla disciplina delle imposte sui redditi (in questo caso all’Irpef).
Per capire chi deve applicare la tassazione delle imposte dirette in Italia la normativa richiede il rispetto di almeno un requisito tra quelli indicati (domicilio, residenza, iscrizione all’anagrafe per almeno 183 giorni nell’anno).
Condizioni per la residenza fiscale
La residenza fiscale, quindi, viene riconosciuta quando, per la maggior parte del periodo di imposta e cioè per più di 183 giorni all’anno, il soggetto, persona fisica, soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
- E’ iscritto all’anagrafe della popolazione residente, presso i vari Comuni;
- Ha fissato in Italia il proprio domicilio (ovvero il centro vitale dei propri affari, e dei propri interessi morali, familiari o sociali);
- Ha stabilito in Italia la propria residenza (la propria dimora stabile in un luogo, con l’intenzione di rimanervi).
Sulla base del principio di Residenza Fiscale è fissata poi il principio della c.d. “worldwide taxation“, secondo cui i contribuenti residenti fiscalmente in Italia, sono tenuti a dichiarare in Italia tutti i redditi, ovunque essi siano prodotti o percepiti.
Al contrario i soggetti che non risultano essere residenti fiscalmente in Italia dovranno ivi dichiarare soltanto i redditi percepiti in Italia. Le condizioni sopra citate, per verificare la residenza in Italia, sono alternative tra loro, nel senso che, è sufficiente che ricorra anche una sola di esse perché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia (e quindi dichiari qui tutti i redditi posseduti, indipendentemente dal luogo nel quale siano stati prodotti). Al contrario, se invece, un soggetto non possiede alcuna delle caratteristiche sopra citate, non sarà considerato residente fiscalmente in Italia, e pertanto sarà chiamato a dichiarare e quindi tassare nel nostro Paese soltanto i redditi ivi percepiti. Riuscire a capire chiaramente questo aspetto è la prima cosa da fare quando ci si vuole trasferire all’estero, o al contrario quando si vuole rimpatriare in Italia dopo aver vissuto all’estero.
Il worldwide taxation principle
Il “worldwide taxation principle” è il principio cardine per la tassazione del reddito dei contribuenti. Anche l’Italia, come la maggior parte dei Paesi occidentali adotta, per determinare la tassazione dei soggetti ivi residenti fiscalmente. L’Amministrazione finanziaria applica il principio secondo il quale i redditi del contribuente residente fiscalmente in Italia sono soggetti a tassazione diretta (Irpef) da parte dell’Erario, indipendentemente dal Paese ove i redditi sono stati prodotti. In pratica, un contribuente fiscalmente residente in Italia, è tenuto a dichiarare nel nostro Paese, il suo reddito mondiale, secondo quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del DPR n. 917/86.
Al contrario un contribuente residente fiscalmente in un Paese estero, è tenuto a dichiarare in Italia, e quindi ad assoggettare a tassazione in Italia soltanto i redditi che ha prodotto nel nostro Paese, siano essi redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi fondiari, redditi di capitale o redditi diversi. Come avrete sicuramente intuito il concetto di Residenza Fiscale è un aspetto molto delicato. Conoscere la propria Residenza Fiscale è il punto di partenza per capire dove e come saranno tassati i redditi che abbiamo percepito nell’anno. Un contribuente che non conosce la propria residenza fiscale non è in grado di assoggettare a tassazione in maniera corretta i redditi che ha percepito. In questi casi il problema più frequente che si riscontra, è quello della doppia tassazione, nel Paese di residenza fiscale del contribuente, e in quello ove il reddito è stato percepito.
Credito di imposta
A livello internazionale si è cercato di mitigare il problema della doppia tassazione di redditi esteri attraverso la stipula delle convenzioni contro le doppie imposizioni che costituiscono dei veri e propri trattati internazionali bilaterali che hanno lo scopo di regolamentare i rapporti in materia di Fisco tra i due Paesi aderenti.
Mentre, a livello di normativa nazionale, l’articolo 165 del DPR n. 917/86, permette di beneficiare di un credito di imposta per redditi prodotti (e tassati) all’estero.
In questo modo il contribuente che ha prodotto redditi in un Paese straniero, ha la possibilità di detrarre le imposte pagate all’estero dall’imposta dovuta in Italia, commisurata ad un determinato rapporto indicato dall’articolo 165 del DPR n. 917/86.
Attenzione però, non sempre è possibile beneficiare di questo credito, per alcuni tipi di imposta estera, lo stesso non è applicabile, rendendosi applicabile un’ulteriore strumento volto ad evitare la doppia tassazione, ovvero il meccanismo dell’esenzione.
Per approfondire: Il credito di imposta per redditi prodotti all’estero
Cancellazione della Residenza fiscale
Il trasferimento della propria residenza all’estero, dovuto a motivi lavorativi, di famiglia, ecc, interessa moltissimi contribuenti, ma soltanto in pochi conoscono la corretta procedura per ottenere la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente.
Questa procedura è di fondamentale importanza, sia per evitare di dover affrontare il problema delle doppie imposizioni sui redditi percepiti, ed anche per evitare possibili accertamenti fiscali.
La cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente deve essere espressamente richiesta dalle persone fisiche che hanno stabilito la propria dimora abituale in un Paese estero e che sono tenute all’iscrizione all’Anagrafe Italiana dei Residenti all’Estero (AIRE).
Secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 304/E/I/2/705 del 2 dicembre 1997:
“la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione all’Aire non costituisce elemento determinante per escludere la residenza o il domicilio dello Stato, ben potendo, questi ultimi, essere desunti con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici”.
Esempio
Ad esempio, un soggetto iscritto all’Aire che lavora all’estero è considerato residente in Italia se la famiglia continua a risiedervi.
In questo caso, infatti, la famiglia è considerata, relativamente al soggetto, l’elemento che permette il mantenimento in Italia dei legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.
Questo aspetto è di fondamentale importanza, e non deve essere sottovalutato. Per questo ci appare utile riassumere quelli che secondo l’Agenzia delle Entrate sono gli elementi da considerare per la determinazione della Residenza Fiscale, indipendentemente dalla presenza fisica del contribuente nello Stato italiano.
Momento di iscrizione all’Aire
Quando si effettua l’iscrizione all’Aire è importante capire il momento a partire dal quale siamo considerati effettivamente residenti fiscalmente all’estero.
In questo ci viene in aiuto la Risoluzione n. 471/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha specificato che:
“ai fini della normativa italiana – e, dunque, anche di quella convenzionale, che rinvia sul punto alle norme interne – non è possibile considerare un soggetto residente limitatamente ad una frazione dell’anno di imposta“
Questo significa che un soggetto che trasferisce la propria residenza all’estero durante l’anno, sarà comunque considerato fiscalmente residente in Italia, se l’iscrizione all’Aire non ha riguardato un periodo di almeno 183 giorni nell’anno.
Classico caso è quello, ad esempio, del soggetto che trasferisce la propria residenza all’estero nella seconda metà dell’anno. In questo caso, al fine di stabilirne il Paese di residenza fiscale, è necessario valutare la sua situazione per tutto il periodo di imposta.
Se il trasferimento è intervenuto dopo che il soggetto ha maturato i requisiti per la residenza in Italia, egli continua ad essere tassato nello Stato anche per i redditi prodotti nel secondo periodo dell’anno, durante il quale è residente estero, fatte salve le Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.
Paesi Black List
Infine, su questo aspetto riteniamo utile ricordare, che come indicato nell’articolo 2, comma 2-bis, del DPR n. 917/86, “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati nelle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori avente un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale“.
Gli Stati e i territori aventi regime fiscale privilegiato sono stati individuati con il Decreto Ministeriale del 14 maggio 1999 e con il Decreto Ministeriale del 27 luglio 2010 (c.d. Paesi Black List).
In questo caso diventa ancora più importante seguire le indicazioni che vi forniremo di seguito in merito agli accertamenti fiscali, in quanto, la Legge prevede che in caso di trasferimento della residenza in Paese Black List, l’onere della prova, per dimostrare l’effettiva residenza all’estero, sia a capo del contribuente stesso (e non in capo all’Amministrazione finanziaria, come di solito avviene).
Per approfondire: AIRE – Anagrafe Italiana dei Residenti all’Estero: guida all’iscrizione
Accertamenti dell’Agenzia delle Entrate
Negli ultimi anni l’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, volta a contrastare possibili frodi o fonti di elusione derivanti dal trasferimento fittizio di residenza all’estero, simulato al solo fine di evadere la tassazione Italiana, si è notevolmente incrementata.
Non sono rari i casi, anche di personaggi famosi, che hanno simulato il proprio trasferimento all’estero, con il solo fine di non vedersi tassare in Italia i propri redditi.
Per questo motivo quando si vuole effettuare un trasferimento di residenza all’estero, improvvisare non serve a niente, bisogna affidarsi alla consulenza di professionisti esperti che possano consigliarvi la strada migliore da percorrere legata alla vostra situazione lavorativa e familiare, per evitare di incappare, o quanto mano avere i giusti strumenti per difendersi, nel caso in cui dovesse arrivare un accertamento fiscale volto a verificare la vostra Residenza Fiscale.
Elementi di identificazione della residenza
Per evitare, o quanto meno per non avere problemi, in caso di accertamenti è opportuno tenere presenti quali sono gli elementi che gli accertatori andranno a verificare per vedere se la vostra Residenza Fiscale è effettivamente stata sposta all’estero.
In particolare, per quanto concerne il concetto di Residenza Fiscale, per l’Agenzia delle Entrate costituiscono elementi volti a considerare la presenza nel territorio dello Stato italiano, i seguenti:
- Disponibilità di un’abitazione permanente, anche tenuta a disposizione;
- Presenza della famiglia;
- Accreditamento di propri proventi, anche conseguiti all’estero;
- Possesso di beni, anche mobiliari;
- Partecipazione a riunioni di affari;
- Titolarità di cariche sociali (amministratore, presidente del consiglio di amministrazione, sindaco, ecc);
- Sostenimento di spese alberghiere, iscrizioni a circoli o a club;
- Organizzazione della propria attività direttamente o tramite soggetti che operano nel territorio dello Stato.
Centro degli interessi vitali
Ai fini dell’accertamento della residenza fiscale l’Agenzia delle Entrate, in pratica, andrà a reperire ogni elemento concreto a comprova di eventuali legami familiari o affettivi presenti in Italia, gli interessi economici che tale soggetto ha in essere in Italia e la sua volontà o il suo interesse affinché eventuali suoi capitali rientrino nello Stato italiano.
Deve inoltre essere accertata anche la volontà del soggetto di voler, in futuro, rientrare ed abitare in Italia. Sono questi, appunto, gli accorgimenti da tenere in considerazione, quando si intende trasferirsi all’estero, senza avere problemi di possibili accertamenti fiscali.
Ricordiamo che questo tipo di accertamenti trovano concreta applicazione soprattutto in caso di doppia residenza nel corso del periodo di imposta.