
Benvenuti nel Blog curato dal Dott. Andrea Peroni. Il blog tratterà esclusivamente argomenti di Fiscalità internazionale e approfondimenti in materia di imposte sovranazionali. Parleremo inoltre dei modelli di politica economica sviluppati dal Dott. Andrea Peroni e l’impatto delle scelte fiscali nei territori al di fuori dello Stato Italiano.Inizieremo per semplicità a chiarire a tutti i lettori il significato tecnico di fiscalità internazionale, le fonti del diritto tributario internazionale e principi generali di applicazione.
La fiscalità internazionale
Il diritto tributario internazionale è formato da una serie di regole, codificate da norme, contraddistinte da uno scopo comune così sintetizzabile:
Ottenere una tassazione equa delle attività economiche e degli investimenti internazionali, ed anche ottenere l’eliminazione delle distorsioni fiscali nella tassazione degli investimenti internazionali
L’equità nella tassazione delle attività economiche e degli investimenti internazionali è perseguita a livello nazionale attraverso l’applicazione del principio della capacità contributiva (contenuto anche nell’articolo 53 della Costituzione italiana), ovvero il principio che intende ottenere una distribuzione equa del carico fiscale fra i contribuenti, facendo concorrere ogni contribuente a tassazione, in modo progressivo al crescere dei suoi redditi. Altro strumento cardine è il principio dell’uguaglianza, ovvero l’applicazione dello stesso trattamento fiscale al verificarsi delle stesse condizioni e circostanze. Tuttavia, questo principio ancora oggi non è completamente applicato. Sovente si assiste a distorsioni nella tassazione degli investimenti internazionali, quando, ad esempio, vengono riconosciuti incentivi fiscali a livello territoriale, ovvero da misure dirette ad attrarre imprese nell’ambito di una certa area geografica, perché favorite da una tassazione più ridotta in termini di aliquote, o da specifici piani di incentivi agli investimenti, fra cui contributi o deduzioni particolari.
Doppia imposizione internazionale
La non completa applicazione dei principi di capacità contributiva ed uguaglianza, a livello internazionale ha come conseguenza una tassazione internazionale non equa. Basti pensare alla discriminazione fiscale legata ad una tassazione fissata sulla residenza o nazionalità del soggetto, oppure l’applicazione di ritenute su pagamenti effettuati a soggetti non residenti ed ancora la doppia imposizione internazionale, che si può verificare nel caso in cui si svolga un’attività imprenditoriale all’estero che comporti l’applicazione di un trattamento fiscale diverso rispetto a quello dei soggetti residenti in quello Stato. La doppia imposizione può essere di tipo economico, oppure di tipo giuridico. La doppia imposizione economica, in genere, si estrinseca mediante un conflitto con riferimento all’oggetto della tassazione, mentre la doppia imposizione giuridica in genere colpisce il soggetto tassato.
Esempi di distorsione nel trattamento degli investimenti di capitale sono la violazione della neutralità nelle operazioni di importazione ed esportazione di capitale quali, ad esempio, gli incentivi per investimenti riconosciuti solo a soggetti stranieri (fra i quali esenzioni fiscali), o una più alta aliquota di imposta, o maggiori obblighi di tipo formale posti a carico di stabili organizzazioni di società straniere.
Fiscalità internazionale: ambito di applicazione
L’ambito di applicazione della tassazione internazionale si esplicita in alcune differenti aree, ovvero:
Redditi di fonte estera
Un primo ambito riguarda la tassazione dei residenti di uno specifico Stato, relativamente a redditi di fonte straniera, e la tassazione in uno specifico Stato di soggetti non residenti per redditi che derivano da tale Stato. Le norme fiscali che regolano tali casi sono in genere incluse nelle norme interne dei singoli Stati.
Al fine di evitare che specifiche categorie di reddito siano tassate nello Stato della fonte e nello Stato di residenza del percipiente, ci sono norme contenute preminentemente nei trattati contro le doppie imposizioni che allocano il diritto di tassazione relativamente a una specifica categoria di reddito a uno o a più Stati, anche se in quest’ultimo caso il diritto impositivo viene in genere limitato.
La distinzione fra contribuenti residenti e non residenti, come pure fra redditi di fonte estera e di fonte interna, si applica sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche. Con riferimento ai soggetti persona giuridica, è importante non solo fare una distinzione relativamente alla fonte da cui deriva il reddito, ma anche relativamente alla forma giuridica assunta dal contribuente per lo svolgimento dell’attività economica.
Esempio Nel caso di un’impresa internazionale, gli investimenti all’estero possono essere effettuati assumendo diverse forme giuridiche, fra cui una società estera sussidiaria, una branch estera, un ufficio di rappresentanza estero, ovvero svolgendo direttamente all’estero una specifica attività senza assumere alcuna particolare forma giuridica o effettuando investimenti esteri di natura “passiva“, ovvero mediante la detenzione di partecipazioni in una società all’estero senza intraprendere direttamente attività economiche in tale Stato. Nel caso di persone fisiche è, inoltre, importante tenere conto della durata della permanenza della persona in un certo Stato al fine di stabilire il trattamento di tale persona quale residente o non residente di uno specifico Stato. Ciò è particolarmente rilevante per il trattamento fiscale degli espatriati e dei trasferisti internazionali.
Eliminazione doppie imposizioni
La definizione tradizionale di “fiscalità internazionale” si riferisce alle norme giuridiche che stabiliscono regole volte a ridurre o eliminare la doppia imposizione derivante dalla situazione di conflitto dovuta al fatto che gli Stati, in genere, applicano la tassazione a livello mondiale sul reddito prodotto da parte dei propri residenti ma anche sul reddito di fonte interna percepito dai soggetti non residenti.
Tale forma di doppia imposizione è denominata doppia imposizione giuridica internazionale: un soggetto è tassato due volte in diversi Stati per lo stesso reddito. Le regole per l’eliminazione o la riduzione della doppia imposizione giuridica possono rinvenirsi nel corpo delle norme fiscali proprie di uno Stato, ma le norme principali che si propongono tale scopo sono i trattati contro la doppia imposizione per le imposte sui redditi e sul capitale. La maggior parte di tali trattati sono bilaterali. Attualmente ci sono quasi 7000 trattati in essere.
Pianificazione fiscale internazionale
Una particolare area di applicazione della fiscalità internazionale è la pianificazione fiscale internazionale. Essa consiste nell’utilizzo delle norme per l’eliminazione della doppia imposizione (siano esse derivanti da trattati fiscali, o da leggi interne) e anche di norme di altro tipo contenute nelle leggi fiscali di diversi Stati, al fine di ridurre il carico fiscale in modo tale che il contribuente paghi un importo quanto più inferiore possibile di imposte, spesso anche al di sotto del livello di tassazione perseguito dal legislatore. Una parte rilevante della pianificazione fiscale internazionale è la strutturazione a livello societario di gruppi attraverso l’interposizione di società, con lo scopo di svolgere specifiche attività economiche, fra cui la detenzione di partecipazioni, il finanziamento di gruppo, ecc.
Quale risposta alle strategie fiscali adottate dai contribuenti, molti Stati hanno introdotto nella propria legislazione domestica norme al fine di combattere l’elusione e l’evasione fiscale, fra cui la normativa sulle Controlled Foreign Companies (CFC), norme anti abuso nell’utilizzo dei paradisi fiscali, il transfer pricing .
I trattati fiscali più recenti contengono un numero sempre più elevato di norme con l’obiettivo di garantire che i benefici derivanti dal trattato siano riconosciuti solo ai contribuenti che rispettano una serie di condizioni o test . Inoltre, sempre più spesso i trattati fiscali riconoscono la compatibilità delle norme antielusive con i trattati stessi.
Organizzazioni sovranazionali
Un’ambito rilevante della fiscalità internazionale riguarda l’applicazione dei principi di tassazione internazionale promulgati da alcune particolari associazioni sovranazionali, quali l’Unione Europea, l’OCSE e altri. La maggior parte delle regole emesse dall’OCSE non sono vincolanti, ma vengono prese in considerazione da molti Stati nello sviluppo delle proprie politiche fiscali e nell’ambito della negoziazione dei trattati.
Altre iniziative assunte dall’OCSE riguardano la pubblicazione di un Modello di Convenzione contro le Doppie Imposizioni di redditi e capitali. Un altro esempio è un Modello di Accordo per lo Scambio di Informazioni in materia fiscale, che è stato utilizzato come base per la negoziazione di centinaia di accordi bilaterali per lo scambio di informazioni.
Diversamente, le direttive e i regolamenti emessi dall’UE sono vincolanti per gli Stati membri e devono essere obbligatoriamente recepite. Lo stesso dicasi per le sentenze della Corte di Giustizia Europea.
Tassazione dei diplomatici
Un ultimo ambito di applicazione della fiscalità internazionale riguarda la tassazione dei diplomatici e dei dipendenti delle organizzazioni intergovernative. Le regole che si applicano a tali fattispecie sono rinvenibili nelle tre convenzioni di Vienna, nelle norme interne e nella prassi internazionale.
La nostra consulenza
Se stai leggendo questo articolo probabilmente hai un dubbio un problema o una questione da risolvere riguardante uno degli aspetti che delimitano la fiscalità internazionale. Prima di evitare di commettere errori inutili, che possono costarti caro in caso di un accertamento fiscale, è sempre opportuno affidarsi a professionisti preparati su questi particolari aspetti legati al diritto tributario. Se hai bisogno di aiuto puoi contattarci attraverso il nostro servizio di Consulenza ShotokuOnLine. Sarai ricontattato nel più breve tempo e potrai contare sulla consulenza di un professionista preparato che sarà in grado di analizzare la tua situazione personale.